MUD: le scadenze 2023-2024

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2024.

Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del MUD 2024 utilizzate per le dichiarazioni riferite all’anno 2023.

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica comunica che, in base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 1° luglio 2024.

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale: cosa cambia nel 2024

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è una comunicazione che enti ed imprese devono presentare annualmente, nella quale indicare la quantità e la tipologia di rifiuti che hanno prodotto e/o gestito nel corso dell’anno precedente.

La struttura del modello rimane invariata:
1. Comunicazione Rifiuti;
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Rimane anche confermato:
• l’esclusione dalla comunicazione semplificata per i produttori che conferiscono rifiuti fuori dall’Italia;
• l’introduzione dell’obbligo, per i gestori, di specificare l’origine dei CER 1912, 190501 e indicare se i CER 160601-160605, 200133 e 200134 sono relativi a pile portatili ;
• la modifica di alcune descrizioni della “tipologia impianto”;
• istruzioni modificate anche per chi svolge sia il trasporto sia il trattamento del medesimo rifiuto;
• per le comunicazioni Raee e veicoli fuori uso scatta l’obbligo di indicare i trattamenti previsti per i rifiuti ricevuti all’estero;
• con riferimento alla comunicazione imballaggi, l’introduzione dell’obbligo dei gestori di distinguere tra il trattamento mono-materiale o multi-materiale e l’integrazione della scheda SBOP per il CONAI; l’aggiunta di due nuove categorie (pannelli fotovoltaici e lampade a scarica);
• l’inserimento di nuovi codici e campi nella comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione.
• Le modalità di invio e presentazione rimangono invariate, si potrà quindi provvedere per via telematica dal portale “mudtelematico”.

Per chi è obbligatoria la presentazione del MUD: una sintesi

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • Imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e che sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da:
    – lavorazioni industriali,
    – lavorazioni artigianali,
    – attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti;
  • Consorzio Nazionale degli Imballaggi (CONAI).

Ricorda, le sanzioni amministrative previste per la consegne in ritardo della Dichiarazione MUD 2024 (riferimento art. 258 comma 1 D.Lgs 152/06), sono da 26,00 a 160,00 € (fino al 60° giorno di ritardo dal termine previsto, ovvero 30 agosto 2024) e da 2.000,00 a 10.00,00 € oltre quella data.

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