E’ stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2024/573 che detta nuove regole di riferimento in materia di gas fluorurati a effetto serra (F-Gas).

Il provvedimento stabilisce disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra (F-Gas), in linea con quanto già previsto dal Reg. (UE) n. 517/2014, adottato per invertire l’aumento delle emissioni di gas fluorurati nel territorio dell’Unione e che ha comportato dal 2015 al 2019 la riduzione della fornitura di idrofluorocarburi HFC del 37 % in tonnellate metriche e del 47 % in tonnellate di CO2 equivalente.

Il provvedimento abroga il Reg. (UE) n. 517/2014, modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e si applica a:

  • gas fluorurati a effetto serra elencati in allegato I (HFC, PFC e altri composti perfluorurati e nitrili fluorurati), in allegato II (idro(cloro)fluorocarburi insaturi e altre sostanze fluorurate) e in allegato III (eteri, chetoni e altri composti fluorurati), da soli o come miscele contenenti tali sostanze;
  • prodotti e alle apparecchiature, e loro parti, che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE

Il Regolamento entrerà in vigore l’11 marzo 2024, ma per quanto riguarda la sua applicazione si segnalano le seguenti scadenze:

  • dal 1° gennaio 2025per le disposizioni riguardanti l’etichettatura e le informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature (art. 12) e quelle riguardanti l’assegnazione di quote per l’immissione sul mercato di idrofluorocarburi (art. 17 paragrafo 5);
  • dal 3 marzo 2025 per l’interconnessione del portale F-Gas con lo sportello unico dell’UEper le dogane per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 nonché per tutti gli altri regimi di importazione e per l’esportazione (articolo 20, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 23, paragrafo 5)
  • dal 1° gennaio 2026: è vietato l’uso di F-gascon GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
  • Entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento (previsti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l’entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE;
  • dal 1° gennaio 2032: è vietato l’uso di F-gascon GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.

 

NOVITA’ DI RILIEVO
Il testo prevede diverse novità, tra le quali meritano attenzione nuovi obblighi di controllo periodico delle perdite anche per le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili.

E’ mantenuto l’obbligo di tenuta dei Registri esistenti e viene ampliato l’obbligo di tenuta di Registri per le imprese che producono, immettono in commercio, forniscono o ricevono F-gas esenti dall’assegnazione di una quota per l’immissione in commercio.

Ampliati gli obblighi di certificazione delle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, controllo delle perdite e smantellamento di unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i container frigo, e vagoni ferroviari.

Viene introdotto l’obbligo di attestazione della formazione per le persone fisiche che svolgono le attività di assistenza, riparazione e manutenzione dei sistemi di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della Direttiva 2006/40/CE oltre che per il controllo delle perdite e recupero di F-gas dai circuiti frigoriferi dei sistemi di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e nell’edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili, nonché per il recupero di F-gas da tali apparecchiature.