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Verifiche impianti elettrici di messa a terra – DPR. n.462/2001
Il D.P.R. n. 462 del 2001, ha definito un nuovo sistema di modalità attuative per la messa in servizio, l’omologazione, la verifica e la certificazione degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione installati negli ambienti di lavoro. I datori di lavoro dovranno appellarsi a degli Organismi accreditati allo svolgimento delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e conservare il verbale di verifica che dovrà essere esibito in caso di controlli.
I destinatari dell’obbligo
Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo giuridico di effettuare le verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra ogni 2 o 5 anni a seconda dei casi.
In caso di inadempienza (ritardo o mancata verifica) sono previste sanzioni penali e/o civili.
La legge intende garantire la sicurezza di tutti gli ambienti di lavoro nei confronti dei rischi derivanti dall’impianto elettrico.
Le attività di verifica periodica e straordinaria su tutte le aree impiantistiche previste dal DPR 462/01 sono le seguenti:
- Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (Area 1);
- Impianti di messa a terra (Area 2) alimentati fino a 1000V;
- Impianti di messa a terra (Area 3) di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;
- Impianti elettrici installati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione (Area 4).
Periodicità delle verifiche
Ogni 2 anni per:
- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, nei cantieri e nei luoghi a maggiori rischio in caso di incendio (generalmente sono considerati tali anche tutti quelli provvisti del certificato prevenzione incendi);
- impianti elettrici con pericolo di esplosione;
Ogni 5 anni per:
- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti.
Attrezzature di lavoro: mezzi di sollevamento cose e persone – ART.71 TU 81/08
Il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) prescrive che il Datore di Lavoro di un’impresa ha l’obbligo (art. 71, comma 1) di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 dello stesso decreto, “idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie”.
Obblighi datore di lavoro
Il datore di lavoro è responsabile della verifica delle attrezzature di lavoro e dovrà pertanto:
- All’acquisto, denunciare il mezzo ad INAIL tramite apposito portale CIVA per il rilascio della matricola;
- Alla prima scadenza richiedere tramite portale CIVA la prima delle verifiche periodiche inserendo nella richiesta il nominativo dell’ente abilitato individuato;
- Alle scadenze successive contattare direttamente l’ente abilitato per le verifiche periodiche.
Attrezzature di lavoro: apparecchi in pressione – ART.71 TU 81/08
Le verifiche periodiche sugli impianti in pressione sono disciplinate dall’art.71 del D.lgs. 81/08 e regolate dal DM 329/04 che definisce le modalità della messa in servizio, l’esercizio, la verifica degli accessori di sicurezza, le riparazioni e le modifiche di attrezzature ed insiemi a pressione definiti come Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento. Il Datore di lavoro potrà rivolgersi non solo agli Enti Pubblici (Inail/Asl), ma anche ai Soggetti Privati abilitati.
Le verifiche periodiche sono finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, accertando in particolare:
- la conformità delle attrezzature e degli apparecchi in pressione rispetto alle modalità di installazione previste nel manuale d’uso e manutenzione del Fabbricante;
- lo stato di conservazione delle attrezzature e il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste;
- l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle attrezzature o degli insiemi a pressione effettuando le prove di funzionamento.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
- VERIFICA DI MESSA IN SERVIZIO: il Decreto Ministeriale 329/04 prevede che il Datore di Lavoro, dopo aver installato gli apparecchi in pressione, debba richiedere ad INAIL la Verifica di Messa in Servizio, qualora essa rientri nel campo di applicazione dello stesso. In caso l’attrezzatura sia esclusa dalla verifica di messa in servizio, si può procedere direttamente con la Denuncia (vedi punto 2).
- DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO: una volta ottenuto il verbale di Verifica di Messa in Servizio, dovrà denunciare l’attrezzatura ad INAIL tramite apposita sezione per il rilascio della matricola su portale Civa.
- PRIMA VERIFICA PERIODICA: decorsi i termini della prima periodicità (2 o 3 anni a seconda del fluido), bisognerà richiedere, tramite portale CIVA, la prima delle verifiche periodiche degli impianti a pressione ad INAIL inserendo nella richiesta il nominativo dell’ente abilitato.
- VERIFICHE PERIODICHE: alle scadenze successive, contattare direttamente l’ente abilitato per le verifiche periodiche degli impianti e degli apparecchi a pressione, come ad esempio la verifica del serbatoio.
Verifiche impianti ascensori – DPR 162/1999
Il DPR 162 del 30 Aprile 1999 e s.m.i. definito il “Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 2014/33/UE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio” si occupa di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dell’ascensore. Da un lato, riporta i requisiti essenziali di sicurezza e le modalità di valutazione della conformità del prodotto prima che esso possa essere commercializzato. Dall’altro, prescrive e regola le attività di manutenzione e di verifica periodica che assicurano la corretta conservazione della funzionalità dell’impianto.
I destinatari dell’obbligo
Il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario e l’installatore dell’ascensore devono sottoporre i loro prodotti ad una valutazione della conformità. Il proprietario dell’ascensore o il suo legale rappresentante (ad esempio l’amministratore di condominio) sono tenuti a sottoporre l’ascensore alla verifica periodica ogni due anni e, in taluni casi, a sottoporlo a verifica straordinaria.
Periodicità delle verifiche
Le verifiche periodiche per la sicurezza degli ascensori devono essere effettuate ogni due anni.
Il DPR 162/99 stabilisce inoltre l’obbligo di effettuare una verifica straordinaria a fronte di modifiche all’impianto non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, ad esempio cambiamento della velocità, della portata, della corsa, del tipo di azionamento, la sostituzione del macchinario, del quadro elettrico, delle porte di piano e di altri componenti principali. Altri motivi di verifica straordinaria sono: quando la comunicazione di messa in esercizio degli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento al comune è effettuata oltre il termine di sessanta giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto in presenza di esito negativo di precedente verifica periodica o di incidente di notevole importanza anche se non seguito da infortunio.
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