Responsabilità penale RSPP: cosa cambia dopo le ultime sentenze di Cassazione?

Il confine tra il ruolo consultivo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e la responsabilità decisionale del Datore di Lavoro è da sempre al centro del dibattito giuridico in materia di sicurezza sul lavoro. Sebbene il D.Lgs. 81/08 non preveda sanzioni penali dirette a carico dell’RSPP per la sola omessa vigilanza, la recente giurisprudenza degli ultimi 30 giorni (tra cui spicca la fondamentale sentenza n. 16359/2026) torna a fare chiarezza su un punto nevralgico: quando scatta il concorso di colpa e la responsabilità penale per l’RSPP?

Facciamo il punto sull’evoluzione dell’orientamento della Suprema Corte e su come cambiano i profili di rischio professionale per i consulenti della sicurezza.

L’obbligo indelegabile del DVR non esclude la colpa dell’RSPP

Un errore comune tra gli addetti ai lavori è pensare che, poiché l’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 definisce la valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) come obblighi inderogabili e non delegabili del Datore di Lavoro, l’RSPP sia sempre esentato da colpe penali.

La Cassazione ha smentito nettamente questa semplificazione. Se l’infortunio è causato da un errore tecnico nella valutazione, da suggerimenti errati o dalla mancata segnalazione di una situazione di rischio che il consulente avrebbe dovuto conoscere, l’RSPP risponde dell’evento in concorso con il Datore di Lavoro. La responsabilità penale dell’RSPP scatta quindi sul piano intellettivo e valutativo, non su quello decisionale o di spesa.

Quando un documento di valutazione dei rischi è considerato “Inidoneo”?

La citata sentenza n. 16359/2026 della Cassazione Penale ha affrontato un tema caldo: la specificità del DVR. Molti professionisti temono che richiedere un documento ultra-specifico significhi produrre faldoni di migliaia di pagine inutilizzabili. La Suprema Corte ha chiarito questo equivoco:

  • Cosa NON dice la Cassazione: Non serve una procedura scritta per ogni singolo micro-gesto quotidiano del lavoratore.

  • Cosa DICE la Cassazione: Un DVR che si limita a catalogare in modo astratto e generico le macro-categorie di rischio, “delegando” di fatto al lavoratore stesso la scelta delle cautele da adottare, è considerato giuridicamente inidoneo.

Un DVR inidoneo equivale, per i giudici, a un DVR omesso. Di conseguenza, se l’RSPP ha avallato o redatto un documento superficiale che non mappa il rischio specifico che ha poi generato l’infortunio, la sua responsabilità penale è configurabile a titolo di colpa professionale (negligenza o imperizia).

Comportamento del lavoratore e imprudenza: cade l’alibi dell’atto “abnorme”

Un altro pilastro ribadito dalle sentenze dell’ultimo mese riguarda la condotta del lavoratore. Spesso, nei procedimenti penali successivi a un infortunio, si tenta di dimostrare l’autonomia della condotta del dipendente (ad esempio, l’elusione di un dispositivo di sicurezza) per interrompere il nesso di causa.

I giudici di legittimità hanno confermato un orientamento consolidato: le norme antinfortunistiche nascono proprio per tutelare il lavoratore anche a fronte di una sua negligenza, imprudenza o imperizia. La condotta del lavoratore non è quasi mai considerata “abnorme” o imprevedibile se il rischio a monte non era stato correttamente valutato e mitigato nel DVR con procedure chiare.

Consigli per gli RSPP: come tutelarsi concretamente

Alla luce della giurisprudenza più recente, per evitare di incorrere in profili di responsabilità penale l’RSPP deve adottare un approccio proattivo e rigorosamente documentato:

  1. Specificità e non astrattezza: Evitare i DVR standardizzati “copia e incolla”. Ogni ciclo produttivo deve avere un’analisi calata sulla reale operatività aziendale.

  2. Tracciabilità delle segnalazioni: Qualsiasi situazione di rischio rilevata sul campo o qualsiasi carenza organizzativa deve essere formalizzata e comunicata al Datore di Lavoro per iscritto (PEC o email con feedback documentato).

  3. No all’esercizio di ruoli “di fatto”: L’RSPP non deve mai supplire all’inerzia organizzativa dei dirigenti assumendo poteri decisionali o di spesa che non gli competono, poiché ciò complicherebbe la sua posizione di garanzia in sede giudiziaria.