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Le novità

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta una svolta significativa nella disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia.
Ecco le principali novità e i cambiamenti introdotti rispetto alla normativa precedente.
Unificazione e Riordino della Normativa
Il nuovo Accordo accorpa e sostituisce i precedenti accordi (2011, 2012, 2016) in un unico testo organico, superando la frammentazione normativa e garantendo un sistema unitario e coerente su tutto il territorio nazionale.
  • L’obiettivo è passare da una pluralità di accordi settoriali a un sistema integrato, facilitando l’applicazione pratica delle norme da parte di aziende e formatori.
Standardizzazione dei Percorsi Formativi
Vengono definiti in modo chiaro i requisiti, le durate e i contenuti minimi dei corsi per tutte le figure coinvolte nella sicurezza: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP, ASPP, coordinatori, e per l’uso di attrezzature particolari.
  • La formazione è articolata in:
    • Formazione generale: almeno 4 ore, valida per tutti i lavoratori e riconosciuta come credito formativo permanente.
    • Formazione specifica: durata variabile (4, 8 o 12 ore) in base al livello di rischio (basso, medio, alto) secondo la classificazione ATECO della mansione.
    • Aggiornamento periodico: almeno ogni 5 anni, della durata minima di 6 ore, sia per lavoratori che per dirigenti e preposti.
Nuove Modalità di Erogazione
  • La formazione generale può essere svolta anche in modalità e-learning o videoconferenza; la formazione specifica per rischio basso può anch’essa essere svolta online, mentre per i rischi medio e alto è richiesta la presenza.
  • Maggiore attenzione alla verifica dell’apprendimento e all’efficacia della formazione, anche durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Tempistiche e Aggiornamenti
  • La formazione deve essere completata prima dell’inizio dell’attività lavorativa o, in casi particolari, entro 60 giorni dall’assunzione.
  • Gli aggiornamenti diventano obbligatori non solo ogni 5 anni, ma anche ogni volta che cambiano i rischi o le mansioni, o quando le verifiche di efficacia lo richiedano.
Soggetti Formatori e Qualità della Formazione
  • Vengono meglio definiti e regolamentati i soggetti autorizzati a erogare la formazione: istituzionali, accreditati regionali, organismi paritetici, fondi interprofessionali, associazioni sindacali.
  • Si rafforza il principio della qualità e omogeneità della formazione su tutto il territorio nazionale, garantendo che tutti i lavoratori ricevano lo stesso livello di preparazione.
Entrata in Vigore e Regime Transitorio
  • L’Accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta al 29 aprile 2025).
  • È previsto un periodo transitorio (fino a 12 mesi dall’entrata in vigore) in cui sarà ancora possibile completare corsi secondo le vecchie regole.
  • I datori di lavoro dovranno completare la nuova formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore.
Sintesi delle principali novità
Aspetto
Prima
Dopo il nuovo Accordo (2025)
Normativa
Pluralità di accordi
Unificazione in un testo unico
Formazione generale
4 ore
4 ore, credito permanente
Formazione specifica
4-12 ore (rischio)
4 (basso, anche online), 8 (medio), 12 (alto)
Aggiornamento
6 ore ogni 5 anni
6 ore ogni 5 anni, anche su cambio rischi
Modalità erogazione
Presenza/e-learning
Più flessibilità, ma vincoli per rischi medio/alto
Soggetti formatori
Meno dettagli
Regolamentazione dettagliata
Entrata in vigore
15 giorni dopo pubblicazione GU

Conclusioni
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 rappresenta un riordino sostanziale e un aggiornamento della formazione sulla sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di garantire percorsi formativi più omogenei, aggiornati e rispondenti ai rischi effettivi delle diverse attività lavorative. Le aziende dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, prestando particolare attenzione alle tempistiche di aggiornamento e alle modalità di erogazione della formazione