In data 28 Novembre u.s., è stato pubblicato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con i ministeri per le Pari opportunità e dell’Economia e delle finanze con il quale vengono definiti i criteri e le modalità di fruizione dell’esonero contributivo, stabilito dall’art. 5 della legge 5 Novembre 2021, n. 162, previsto per le società private che conseguano la certificazione della “parità di genere”.

La citata Legge prevede, infatti, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato che conseguano tale certificazione che attesta il concreto impegno per la riduzione delle situazioni di disparità di sesso.

Nata all’interno del PNRR con lo scopo di monitorare le condizioni di lavoro di uomini e donne,  la certificazione della parità di genere ha l’obbligo di aumentare la cultura e la consapevolezza verso l’uguaglianza di genere e per aiutare l’occupazione femminile.
La legge 162/2021, integrando il codice delle pari opportunità (dlgs 198/2006), ha istituito la «certificazione della parità di genere» che si ottiene in base ai parametri stabiliti dal dpcm 29 aprile 2022 (norma Uni 125:2022) e rilasciata dagli organismi di valutazione accreditati ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 (Accredia è l’ente nazionale di riferimento).

Ai sensi del suddetto Decreto, i datori di lavoro del settore privato che vogliano fruire degli sgravi previsti, devono presentare domanda all’INPS, da trasmettersi in modalità telematica, contente:

  1. i dati identificativi del datore di lavoro;
  2. la retribuzione media mensile stimata;
  3. l’aliquota datoriale media stimata;
  4. la forza aziendale media stimata;
  5. la dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere e dell’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi;
  6. il periodo di validità della certificazione di parità di genere.

A seguito della presentazione e accoglimento della domanda, l’INPS autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro comunque il limite massimo di € 50.000 annui per datore di lavoro.

Il budget stanziato per tale tipo di sgravio contributivo è pari a 50 milioni di euro annui, oltre a 2 milioni di euro destinati alla copertura di interventi di promozione di parità salariale di genere, delle pari opportunità sui luoghi di lavoro e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

Pertanto, ove le risorse stanziate non fossero sufficienti in relazione al numero di domande ammissibili, lo sgravio riconosciuto sarà proporzionalmente ridotto.

Al fine di consentire un adeguato controllo, il Decreto prevede la comunicazione periodica dei dati identificativi delle società in possesso della certificazione di “parità di genere”, da parte del Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti dell’INPS.

Infine, i datori di lavoro che beneficeranno indebitamente dell’esonero contributivo dovranno versare i contributi dovuti e pagare le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.