interno di un generatore a vapore

Tutte le novità relative ai generatori a vapore

Sono diverse le novità che in queste settimane hanno riguardato i generatori di vapore e di acqua surriscaldata. Per generatori di vapore d’acqua si intendono le attrezzature che “trasformano i liquidi in vapore a pressione più elevata di quella dell’atmosfera, allo scopo di impiegarlo fuori dell’apparecchio stesso”.

Le novità riguardano sia l’abilitazione alla conduzione di queste attrezzature, con riferimento al contenuto del Decreto ministeriale n.94 del 7 agosto 2020 “Abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.
In particolare le disposizioni del nuovo Decreto entrano in vigore il 30 settembre 2021.

  • Il datore di lavoro che dispone ed “esercisce” attrezzature a pressione, deve:
  • dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura a pressione;
  • richiedere la prima delle verifiche periodiche; tale verifica decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro;
  • richiedere le verifiche periodiche successive alla prima ai soggetti abilitati;
  • comunicare all’Inail e alla ASL/ARPA competenti la cessazione dell’esercizio, il trasferimento di proprietà e lo spostamento (in quest’ultimo caso è anche necessario dichiarare una nuova messa in servizio dell’attrezzatura), al fine di consentire l’aggiornamento della banca dati informatizzata;
  • in caso di attrezzature o di insiemi comprendenti membrature esercite in regime di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, è necessario inviare tramite CIVA la comunicazione prevista dall’art. 6 comma 1 lettera e) del D.M. 329/2004 in occasione della messa in servizio e sottoporre, alle scadenze previste, tali attrezzature alle prescrizioni tecniche di controllo vigenti in materia; le autorizzazioni all’ulteriore esercizio sono rilasciate dall’Inail;
  • conservare tutti i verbali delle verifiche effettuate (messa in servizio, verifiche periodiche e riparazioni) da esibire ai soggetti incaricati in sede di verifica. Tali verbali devono seguire l’attrezzatura/insieme nel caso di trasferimento di proprietà o spostamento”.

 

Le periodicità a cui sono soggetti i generatori, secondo quanto disposto dall’allegato VII al D.Lgs. 81/2008:
Funzionamento: biennale.
Visita interna: biennale.
Integrità: decennale.

Ulteriori contributi specifici verranno forniti direttamente dai nostri tecnici che potrete contattare per gli ulteriori approfondimenti sul tema.

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