Verifica impianti di terra e D.P.R. 462/01
In data 27 febbraio 2020, è stato convertito in Legge il D.L. 162/19 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”.
Il provvedimento ha confermato le modifiche al D.P.R. 462/01 introdotte dalla prima stesura dell’articolo 36 “informatizzazione INAIL”, ed ha aggiunto l’art. 7-bis a quest’ultimo decreto.
L’art. 7-bis ha lo scopo di rendere più efficace il sistema delle verifiche, per ridurre il numero di infortuni (mortali o fortemente invalidanti) di origine elettrica, attraverso un maggiore coinvolgimento di INAIL e l’applicazione di un tariffario che consenta l’esecuzione a regola d’arte di tutte le verifiche (una parte della tariffa sarà versata dall’Organismo abilitato ad INAIL).
Vi è inoltre il nuovo obbligo, per il datore di lavoro, di comunicare tempestivamente all’INAIL il nominativo dell’Organismo abilitato che ha eseguito la verifica: INAIL sta implementando tale funzione all’interno dell’applicativo CIVA. A quanto pare, salvo diverse indicazioni future, questa comunicazione dovrà essere effettuata in occasione di ogni verifica periodica dell’impianto di terra.
Ulteriori contributi specifici verranno forniti direttamente dai nostri RSPP o ancora dai nostri consulenti già attivi a supporto di tali figure, i quali sono da considerarsi come i corretti interlocutori per gli ulteriori approfondimenti sul tema.
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11 Settembre 2024