medico competente rischi chimici

Medico competente e rischi chimici

Medico Competente e rischio chimico. Uno degli obblighi per il datore di lavoro secondo l’articolo 223 del TU della sicurezza è quello di effettuare la valutazione del rischio chimico, sia per la salute che per la sicurezza, per ogni agente chimico pericoloso per poter individuare ed adottare strumenti efficaci ed adatti a prevenire dal rischio.

Rischio basso

E qualora la valutazione dei rischi “concluda per un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, non si applicano le disposizioni di legge relative a:

  • misure specifiche di prevenzione e protezione
  • azioni da realizzare in caso di incidenti o altre emergenze
  • sorveglianza sanitaria
  • cartelle sanitarie e di rischio

Rischio alto

Nel caso contrario, invece, tutte le disposizioni precedenti devono essere attuate ricordando che in alcuni casi la sorveglianza sanitaria andrà fornita ai lavoratori “sia in corso di esposizione, sia dopo il termine di essa”.

Ad esempio va chiarito che:

  • “alcuni agenti hanno effetti a lungo termine e una malattia da essi causata può manifestarsi anche a distanza di tempo dalla cessazione dell’esposizione”;
  • “solo per alcune patologie selezionate si dispone di test di screening efficaci a fini di diagnosi precoce”;
  • “dopo il termine dell’esposizione occupazionale ‘problematica’, se è necessario proseguire una sorveglianza mirata ad hoc, questa passa in carico al Servizio Sanitario Nazionale”.

Per stabilire se gli agenti chimici pericolosi usati in azienda hanno o meno un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute deve essere effettuata tempestivamente la Valutazione relativa e, se necessario, campionamenti personali o ambientali.

 

Ulteriori contributi specifici verranno forniti direttamente dai nostri tecnici che potrete contattare per gli ulteriori approfondimenti sul tema.

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